ART. 1 - SEDE CENTRALE
Presso la Sede Centrale, che è anche la Sede legale della Società, si svolgono le funzioni di Presidenza e, normalmente, le riunioni del Comitato Esecutivo Centrale, delle Commissioni di Gestione e le Assemblee. Per particolari motivi di opportunità, il Presidente o i Responsabili delle Commissioni di Gestione possono indire le riunioni di loro competenza in sedi diverse da quella centrale.
ART. 2 - SEZIONI REGIONALI
2.1 - Costituzione
Le condizioni per la costituzione di una Sezione Regionale sono:
a) richiesta scritta al Presidente sottoscritta da cinque Soci, di cui almeno tre Soci Ordinari, che intendono svolgere le attività societarie in una propria Sede;
b) inesistenza in quella Regione di altre Sezioni;
c) presentazione, con la richiesta, dei seguenti documenti:
1. indicazione dei Soci che i partecipanti alla costituenda Sezione Regionale hanno provvisoriamente nominato come loro rappresentanti in qualità di Presidente e di Responsabile Amministrativo, tenendo presente che le elezioni regolamentari potranno avere luogo solo a compimento delle procedure di costituzione della Sezione Regionale;
2. caratteristiche e indirizzo della Sede;
3. bilancio preventivo provvisorio;
4. eventuale indicazione di norme regolamentari, non previste dal presente Regolamento, compatibili con lo Statuto;
d) approvazione del progetto da parte dell'Assemblea, previo parere favorevole del Comitato Esecutivo Centrale.
2.2 - Organizzazione
Ogni Sezione Regionale si dà un'organizzazione interna, una gestione amministrativa, un programma scientifico-divulgativo del tutto autonomi, purché non contraddicano Statuto e Regolamento della Società.
L'organigramma deve essere tale da consentire un coordinamento con i settori in cui si articola il Comitato Esecutivo Centrale: il Presidente, che è anche vice-Presidente Nazionale, e i Responsabili di Settore della Sezione Regionale sono membri delle rispettive Commissioni Centrali di Gestione. La Sezione Regionale non ha un autonomo Settore dei rapporti con altre Organizzazioni né un'autonoma Commissione per le Candidature.
2.3 - Patrimonio e amministrazione
Il patrimonio della Sezione Regionale è parte integrante del patrimonio della SGAI La gestione di lasciti, elargizioni e contributi che persone fisiche o giuridiche abbiano esplicitamente destinato a una determinata Sezione Regionale, è assunta dalla stessa Sezione Regionale.
Il fondo sociale della Sezione Regionale è costituito dalle quote sociali, delle quote di partecipazione dei Candidati e dei Frequentatori in essa organizzati, oltre che dai residui attivi di tutte le attività seminariali, divulgative e didattiche da essa promosse e organizzate.
La Sezione Regionale ha una responsabilità amministrativa autonoma: il Presidente e il Responsabile Amministrativo sono solidalmente responsabili di fronte agli iscritti della loro Sezione Regionale e di fronte al Presidente della Società.
I bilanci preventivi e consuntivi della Sezione Regionale devono essere trasmessi alla Commissione Amministrativa Centrale per la ratifica.
Le Sezioni Regionali contribuiscono in proporzione al numero dei Soci della Sezione stessa alle spese di funzione e alle iniziative della Sede Nazionale, formalizzate nei bilanci preventivi e consuntivi
ART. 3 - COMMISSIONI DI GESTIONE
3.1 - Commissioni permanenti
Sono organi collegiali che integrano le funzioni del Presidente e dei Responsabili dei diversi Settori gestionali previsti dallo Statuto, e i cui membri sono nominati dal Comitato Esecutivo. Delle Commissioni di Gestione Centrali fanno parte "ex officio" i Responsabili degli omologhi Settori regionali. In caso di necessità le Sezioni Regionali possono inviare alle riunioni delle Commissioni Centrali un loro Socio con delega "ad hoc", in sostituzione del Responsabile.
Ogni Commissione risponde del suo operato al Comitato Esecutivo Centrale che, a sua volta, attraverso il Presidente, risponde all'Assemblea. Il Comitato Esecutivo Centrale ha facoltà di sostituire quei membri delle commissioni che ne diano le dimissioni, o che le Commissioni, a maggioranza, decidano di rimuovere dall'incarico.
Oltre alle sei Commissioni previste dallo Statuto, esiste una Commissione per le Candidature, la cui regolamentazione è indicata all'Art. 3.3.
3.2 - Commissioni Straordinarie
Il Presidente ha la facoltà di nominare, a tempo determinato, tali commissioni, di sua iniziativa o per iniziativa del Comitato Esecutivo Centrale o dell'Assemblea, per compiti speciali che possono integrare le attività delle Commissioni Permanenti, senza sostituirsi a esse, o per compiti non previsti dallo Statuto o dal Regolamento, purché siano con essi compatibili. Responsabile e membri di tali Commissioni sono nominati dal Presidente che deve tener conto delle eventuali indicazioni nominali formulate dall'Esecutivo o dall'Assemblea, di fronte ai quali Organi egli è l'unico responsabile. Tali Commissioni decadono comunque allo scadere del mandato presidenziale.
3.3 - Commissione per le Candidature
È composta dal Presidente della SGAI, che la presiede, dai Responsabili Organizzativo, Scientifico e Didattico e dai Presidenti delle Sezioni Regionali o da loro rappresentanti, anche se di altre Sezioni Regionali, muniti di delega.
La Commissione, vagliate le domande di candidatura e le relative documentazioni, procede differenziatamene a seconda che si tratti di candidature per la qualifica di Socio Ordinario o Aggregato.
a. Candidatura per la qualifica di Socio Ordinario
Riscontrata la validità dei requisiti specificati dall'Art. 4.1 del Regolamento, la Commissione autorizza il Candidato a seguire le procedure previste per il periodo di candidatura. Al termine di detto periodo, la Commissione esprime a maggioranza il parere favorevole o contrario circa la presentazione del Candidato all'Assemblea per la delibera della sua accettazione a Socio.
La Commissione - in qualsiasi momento della candidatura - ha facoltà di esprimere parere negativo ai fini della associatura del Candidato: in tal caso dovrà dare al Candidato stesso l'opportunità di perfezionare la sua formazione, indicandone le modalità. Se invece il parere negativo della Commissione implica un giudizio definitivo di inidoneità alla associatura, tale giudizio dovrà essere ratificato dall'Assemblea.
Nei casi in cui il Candidato Socio sia già noto per aver offerto all'Associazione contributi scientifico-culturali e organizzativi di particolare rilievo e per periodi prolungati (per un minimo di 4 anni) è facoltà dell'Esecutivo della Sezione di appartenenza del Candidato, di avanzare alla Commissione Candidature proposta scritta e motivata di deroga alla procedura ordinaria proponendone l'associatura con l'esclusione dall'obbligo di presentare un proprio lavoro scritto. La proposta di associatura così avanzata, qualora ottenga il parere favorevole della Commissione Candidature, può essere posta direttamente al voto assembleare per la sua eventuale approvazione
b) Candidatura per la qualifica di Socio Aggregato
La Commissione, accertata attraverso la documentazione fornita all'atto della domanda la validità dei requisiti specificati dall'Art. 6.2 dello Statuto, autorizza il Candidato a partecipare per un biennio alle attività scientifiche, culturali e organizzative della SGAI. Al termine del periodo di candidatura, se la Commissione concorda a maggioranza sull'idoneità del Candidato propone al Presidente la presentazione all'Assemblea per la delibera della sua accettazione a Socio Aggregato.
In base alla notorietà o alla conoscenza del Candidato, la Commissione ha la facoltà di esonerarlo dal periodo di Candidatura e di proporre al Presidente la presentazione all'Assemblea per la ratifica.
Qualora lo ritenesse opportuno, anche a richiesta di un solo suo membro, la Commissione per le Candidature delega a un Socio Ordinario il compito di chiarire col Candidato la documentazione che risultasse non esauriente, ed eventualmente vagliare con uno o più colloqui la sua conoscenza della teoria gruppoanalitica. Se invece il parere negativo della Commissione implica un giudizio definitivo di inidoneità alla associatura, tale giudizio dovrà essere ratificato dall'Assemblea.
Nel caso in cui la Commissione o l'Assemblea delibera in senso negativo, il Presidente comunica al Candidato questo esito, ed eventualmente lo informa delle pratiche di perfezionamento dei requisiti risultati insufficienti, affinché egli possa ripresentare la domanda successivamente
3.4 - Il voto nelle commissioni
Nelle delibere delle Commissioni, in caso di parità di voti favorevoli e contrari, il voto del Presidente della Commissione vale il doppio.
ART. 4 - REQUISITI E PROCEDURE PER LE CANDIDATURE
4.1 - Candidatura per Socio Ordinario
Il Candidato deve indirizzare al Presidente una domanda corredata da una dichiarazione in cui risultino i seguenti requisiti:
a) avere compiuto un'esperienza analitica personale (in setting individuale o gruppale), indicando il nome dell'analista e le relative date;
b) avere compiuto una pratica di formazione gruppoanalitica o psicoanalitica, indicando Istituti di Formazione, nomi dei supervisori, e relative date;
c) dichiarazione di svolgere da almeno due anni in modo continuativo attività gruppoanalitica nel setting individuale e/o in quello gruppale;
d) dichiarazioni sottoscritte da due Supervisori della SGAI che il Candidato ha con loro concluso adeguate esperienze di supervisione della sua attività gruppoanalitica nel setting individuale o di gruppo. Se, all'atto della domanda di associatura, il Candidato non ha ancora concluso le supervisioni richieste, potrà concluderle durante il periodo di candidatura. Il perfezionamento della pratica di associatura non potrà aver luogo prima della conclusione documentata delle due supervisioni richieste;
e) indicazione delle istituzioni pubbliche o private presso le quali ha svolto attività professionale di tipo psichiatrico o psicologico;
f) elenco delle eventuali pubblicazioni prodotte ed estratti di quelle pertinenti alla domanda in atto;
g) dichiarazione di conoscere e di accettare lo Statuto e il Regolamento della SGAI.
Con l'accettazione della sua domanda, il Candidato è tenuto a una fattiva partecipazione alle attività scientifiche, culturali e organizzative della SGAI per un periodo di due anni, necessario ad approfondire una reciproca conoscenza. Nel corso di questi due anni è tenuto a svolgere almeno due interventi nell'ambito del programma scientifico ufficiale della Sezione di appartenenza. Al termine del periodo di candidatura, dovrà presentare alla Commissione un elaborato scritto teorico-clinico, vertente sulla sua pratica gruppoanalitica.
Se, oltre ai requisiti richiesti, il Candidato ha frequentato il quadriennio della Scuola di Formazione della SGAI, il periodo di frequenza previsto, per la candidatura è ridotto a un anno, durante il quale effettuerà almeno uno dei due interventi previsti.
Al termine, su parere favorevole della Commissione per le Candidature e dell'Esecutivo della Sezione di appartenenza, Il Presidente della Sezione stessa presenta il Candidato all'Assemblea che delibera a maggioranza sull'accettazione a Socio.
4.2 - Candidatura per Socio Aggregato
Il Candidato deve indirizzare al Presidente una domanda, corredata da una dichiarazione relativa alla sua formazione professionale, alla conoscenza del modello teorico cui si ispirano le attività culturali della SGAI e dalla dichiarazione di conoscere e accettare lo Statuto e il Regolamento della SGAI.
Con l'accettazione della sua domanda, il Candidato è tenuto a una adeguata partecipazione alle attività scientifiche, culturali e organizzative della SGAI per un periodo di due anni, necessario ad approfondire una reciproca conoscenza. Nel corso di questi due anni è tenuto a svolgere almeno due interventi in cui evidenzi il suo interesse per il modello gruppoanalitico della SGAI. Al termine del periodo di candidatura, dovrà presentare alla Commissione un elaborato scritto teorico-pratico, vertente sulla sua pratica professionale con riferimenti alla teoria gruppoanalitica.
Al termine, su parere favorevole della Commissione per le Candidature e dell'Esecutivo della Sezione di appartenenza, Il Presidente della Sezione stessa presenta il Candidato all'Assemblea che delibera a maggioranza sull'accettazione a Socio.
4.3 - Candidatura da Socio Aggregato a Socio Ordinario
Il Candidato deve indirizzare al Presidente e, per conoscenza, al Presidente Regionale della Sezione di appartenenza, una domanda corredata da una dichiarazione in cui risultino i seguenti requisiti:
a. avere compiuto un'esperienza analitica personale (in setting individuale o gruppale), indicando il nome dell'analista e le relative date;
b. avere compiuto una pratica di formazione gruppoanalitica o psicoanalitica, indicando Istituti di Formazione, nomi dei supervisori, e relative date;
c. dichiarazione di svolgere da almeno due anni in modo continuativo attività gruppoanalitica nel setting individuale e/o in quello gruppale;
d. dichiarazioni sottoscritte da due Supervisori della SGAI che il Candidato ha con loro concluso adeguate esperienze di supervisione della sua attività gruppoanalitica nel setting individuale o di gruppo. Se, all'atto della domanda di associatura, il Candidato non ha ancora concluso le supervisioni richieste, potrà concluderle durante il periodo di candidatura. Il perfezionamento della pratica di associatura non potrà aver luogo prima della conclusione documentata delle due supervisioni richieste;
e. indicazione delle istituzioni pubbliche o private presso le quali ha svolto attività professionale di tipo psichiatrico o psicologico;
f. elenco delle eventuali pubblicazioni prodotte ed estratti di quelle pertinenti alla domanda in atto.
Con l'accettazione della sua domanda, il Candidato è tenuto a una fattiva partecipazione alle attività scientifiche, culturali e organizzative della SGAI per il periodo che gli sarà comunicato necessario ad integrare la reciproca conoscenza. Nel corso di questo periodo è tenuto a svolgere un intervento nell'ambito del programma scientifico ufficiale della Sezione di appartenenza ed a presentare un elaborato scritto teorico-clinico vertente sulla sua pratica gruppoanalitica. Tale elaborato sarà fatto pervenire ai soci delle Sezioni regionali non di appartenenza, al fine di favorire una conoscenza reciproca. Riscontrata la validità dei requisiti sopra specificati, il Presidente Regionale, d'intesa con la Commissione Candidature, fissa la durata del periodo minimo di candidatura che sarà comunque inferiore ai due anni. Al termine la Commissione Candidature, presa visione dell'elaborato presentato dal Candidato almeno due mesi prima dell'Assemblea Nazionale e sentito il parere della Sezione Regionale, approva che il Presidente Regionale presenti il Candidato all'Assemblea per la sua accettazione a Socio Ordinario.
4.4 - Candidatura per Frequentatore
Chiunque sia interessato a partecipare "pro-tempore" alle attività culturali di una Sezione Regionale deve presentare al Presidente della Sezione la domanda di essere ammesso a frequentare la SGAI con la qualifica di Frequentatore. La domanda deve essere corredata da:
a. le motivazioni della domanda medesima;
b. titolo di studio a livello universitario o para-universitario, anche se non ancora perfezionato;
c. i termini di un'eventuale formazione in campo analitico;
d. l'attività lavorativa attuale;
e. dichiarazione di conoscere il modello gruppoanalitico adottato dalla SGAI;
f. dichiarazione di conoscere e di accettare lo Statuto e il Regolamento della SGAI.
Il Presidente della Sezione valuta queste dichiarazioni, eventualmente invitando il Candidato ad uno o più colloqui;
L'accettazione della richiesta è subordinata a deliberazione del Comitato Esecutivo Regionale. La qualifica viene tacitamente rinnovata annualmente, salvo disdetta scritta di una delle parti.
4.5 - Organizzazione Corrispondente
Il Presidente o il Legale Rappresentante di quelle Organizzazioni, Associazioni, Centri, Istituti o simili legalmente costituite e operanti in settori culturali o professionali compatibili con quello della SGAI, che escludano esplicitamente nello statuto ogni fine di lucro, e che desiderino aderire alla SGAI in qualità di Associazione Corrispondente, dovranno indirizzare una domanda al Presidente e all'Esecutivo Nazionale, corredata da Atto Costitutivo e da Statuto.
Il Presidente e l'Esecutivo Nazionale, presa visione della documentazione e qualora ritengano soddisfatti i requisiti richiesti con particolare riferimento alle finalità del Richiedente e al suo orientamento scientifico, presentano l'organizzazione/associazione alla Assemblea Nazionale che delibera a maggioranza per l'accettazione.
4.6 - Ricercatore Corrispondente
Su iniziativa del Comitato Esecutivo Nazionale o di almeno 5 soci ordinari la Commissione per le Candidature può proporre con adeguata documentazione all''Assemblea nazionale la nomina di uno studioso nel campo delle scienze umane come Ricercatore Corrispondente della SGAI.
Tale nomina consente al designato di partecipare a titolo gratuito -su invito o e su sua esplicita richiesta- a tutte le iniziative culturali della Società, di ricevere gratuitamente la Rivista Italiana di Gruppoanalisi ed ogni altra eventuale pubblicazione periodica della SGAI, e non implica per il designato alcun vincolo societario (pagamento di quote o ruoli organizzativi) salvo una sua dichiarazione di disponibilità a partecipare con un suo contributo ad eventi culturali in cui la sua competenza fosse di rilevante importanza per lo svolgimento ottimale dell''evento stesso.
Tale nomina è a tempo indeterminato, e può essere revocata dall'Assemblea Nazionale solo per circostanziate motivazioni.
ART. 5 - NOMINA A PRESIDENTE ONORARIO
Un Socio Ordinario può essere proposto da per lo meno tre Soci come Presidente Onorario della SGAI Se il Comitato Esecutivo Centrale a cui questa proposta è rivolta tramite il Presidente dà parere favorevole, la proposta viene presentata all'Assemblea che delibera a maggioranza qualificata.
ART. 6 - NOMINA A SOCIO ONORARIO
La candidatura a Socio Onorario può essere presentata da per lo meno tre Soci a favore di chi possegga i requisiti indicati dall'Art. 6.3 dello Statuto. I Soci proponenti illustrano la candidatura alla Commissione per le Candidature, la quale, ravvisando, dopo gli accertamenti che ritiene opportuni, l'idoneità del Candidato, rinvia la proposta all'Assemblea che delibera.
ART. 7 - QUALIFICA DI SUPERVISORE
La qualifica di Supervisore può essere designata dalle Commissioni Scientifiche e Didattiche regionali per quei Soci Ordinari che:
a. abbiano la titolarità di Socio da almeno quattro anni;
b. che svolgano attività gruppoanalitica come attività professionale prevalente;
c. che abbiano partecipato attivamente alle attività scientifiche e/o didattiche della SGAI .
La qualifica di Supervisore è a tempo indeterminato, ma è subordinata a una sua attiva e documentata partecipazione alle attività scientifiche della SGAI, mediante suoi contributi originali. Le Commissioni Scientifiche e Didattiche regionali valutano periodicamente tale attività e trasmettono tale valutazione al Presidente della SGAI.
ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE SOCIALI
L'aggiornamento annuale delle quote sociali e di partecipazione viene proposto dal Responsabile Amministrativo all'Assemblea, per l'approvazione, in occasione della presentazione dei bilanci.
I Comitati Esecutivi Regionali possono proporre all'Assemblea degli iscritti alla loro Sezione una quota annuale aggiuntiva, in rapporto a particolari necessità locali.
ART. 9 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Comitato Esecutivo Centrale su proposta di un suo membro o su segnalazione scritta di un Socio può promuovere un provvedimento disciplinare nei confronti di Soci, di Candidati o di Frequentatori dei quali si rilevino comportamenti incompatibili con gli orientamenti scientifici o deontologici della SGAI . Il procedimento consiste in:
a. nomina da parte del Presidente di una Commissione d'inchiesta;
b. accertamento da parte della Commissione degli elementi comportamentali contestati all'interessato e invito a questi di partecipare a uno o più incontri collegiali per una reciproca chiarificazione;
c. relazione scritta della Commissione al Presidente circa la sussistenza dei fatti contestati;
d. nel caso di una prevalenza di pareri concordanti nella Commissione sull'insussistenza di comportamenti incompatibili, il Presidente ne prende atto insieme al Comitato Esecutivo Centrale e la pratica viene archiviata;
e. nel caso di prevalenza di pareri favorevoli circa la sussistenza dei fatti contestati, o anche di parità di pareri contrastanti, il Presidente convoca l'Assemblea alla quale presenta i lavori della Commissione e le sue conclusioni. L'Assemblea delibera sulle seguenti possibilità:
1. Archiviazione della pratica.
2. Formalizzazione del proprio dissenso nei confronti dell'interessato.
3. Espulsione dalla SGAI
Solo nella terza eventualità è necessaria la maggioranza qualificata. Di ogni deliberazione il Presidente dà comunicazione scritta all'interessato.
ART. 10 - L'ASSEMBLEA
10.1 - Le deleghe
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci affidando loro una delega scritta che il delegato deve consegnare al Presidente dell'Assemblea agli inizi dei lavori. La delega può essere limitata a uno o più punti dell'o.d.g. o essere generale.
10.2 - Presidenza dell'Assemblea
È di norma di competenza del Presidente della SGAI o, in sua assenza, del Vice-Presidente anziano.
Qualora l'Assemblea fosse chiamata a discutere dell'operato del Comitato Esecutivo Centrale nel suo insieme o di qualcuno dei suoi membri, o nel caso di Assemblea convocata per elezione alle cariche sociali, o quando almeno un terzo degli aventi diritto al voto lo richieda, l'Assemblea può nominare come suo Presidente un Socio che non faccia parte del Comitato Esecutivo Centrale in carica.
10.3 - Il voto
Esso è in genere palese per alzata di mano. È a scrutinio segreto nei seguenti casi:
a. nelle elezioni alle cariche sociali;
b. nelle nomine di Presidente Onorario e di Socio Onorario;
c. nelle delibere su candidature a Socio, Candidato o Corrispondente;
d. nelle delibere sulle procedure disciplinari;
e. nel caso in cui almeno un terzo degli aventi diritto al voto lo richieda.
Nel caso di scrutinio segreto la verifica di voti va effettuata da un Collegio formato dal Presidente dell'Assemblea e da un Socio nominato dall'Assemblea per ogni 15 votanti o frazione di 15.
10.4 - Le maggioranze
I casi in cui è richiesta la maggioranza qualificata sono previsti dall'Art. 10.3 dello Statuto.
Nel caso di equivalenza tra voti favorevoli e voti contrari, il voto del Presidente dell'Assemblea vale doppio.
ART. 11 - ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI
Coloro che intendono candidarsi alle cariche sociali devono far pervenire le loro candidature al Presidente per lo meno un mese prima della data delle elezioni, specificando se intendono candidarsi per la carica di Presidente o per quella di membro del Comitato Esecutivo. Il Presidente inserisce nella lettera di convocazione dell'Assemblea le candidature ricevute con le eventuali dichiarazioni programmatiche che i Candidati volessero far pervenire ai Soci. L'Assemblea ha comunque la facoltà di proporre altri Soci come Candidati. Le elezioni si svolgono in tre tornate:
1) elezione del Presidente;
2) definizione del numero di componenti del Comitato Esecutivo.;
3) elezione dei Membri del Comitato Esecutivo.
ART. 12 - ISTITUTI DI FORMAZIONE
12.1 - Finalità
Gli Istituti di Formazione offrono a quegli operatori psicosociali che vi sono ammessi, avendo superato particolari prove di idoneità, l'opportunità di conseguire, a conclusione di un iter didattico e formativo non inferiore ai quattro anni, un Diploma di Qualificazione Professionale in Psicoterapia Gruppoanalitica.
12.2 - Rapporti tra Istituti e Società
La Sede Centrale o ciascuna delle Sezioni Regionali può costituire e autonomamente gestire un suo Istituto di Formazione. Ogni progetto di Istituto e ogni eventuale successiva modifica nella sua gestione deve essere preventivamente approvato dalla Commissione Didattica Centrale.
12.3 - Linee-guida generali
La Commissione Didattica Centrale definisce e aggiorna periodicamente le Linee-guida generali degli Istituti di Formazione, che consistono in una cornice teorica, metodologica e organizzativa del processo istituzionale di formazione a cui ogni progetto deve conformarsi pur conservando la sua autonomia gestionale, amministrativa e didattica specifica.
ART. 13 - INCONTRI DI RICERCA
13.1 Finalità
Gli Incontri per la Ricerca coinvolgono tutte le Sezioni e tutti gli Iscritti alla SGAI. Essi hanno lo scopo di realizzare le finalità statutarie della SGAI coordinando e promuovendo la comune ricerca in gruppoanalisi e nelle sue interconnessioni con altre discipline.
13.2 Tema dell'Incontro
Il tema dell'Incontro viene proposto dalla Sezione ospitante in base ai risultati del lavoro di Ricerca svolto nell'ultimo anno e viene concordato con i rappresentanti dell'Esecutivo Nazionale e dei restanti Esecutivi Regionali.
13.2 Organizzazione
Gli Incontri hanno cadenza annuale e sono organizzati a turno da ciascuna Sezione. La Sezione ospitante stabilisce autonomamente le modalità, le scansioni ed il setting dell'Incontro.
ART. 14 - USO DELLE QUALIFICHE SOCIETARIE
È consentito ai Soci di utilizzare la loro qualifica societaria per indicare la loro specializzazione professionale.
NORME TRANSITORIE
Agli attuali Corrispondenti con anzianità di almeno tre anni di frequenza alle attività della SGAI, e che ne facciano richiesta al Presidente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, viene riconosciuta la qualifica di Socio Aggregato, dopo approvazione della Commissione delle Candidature.